34.8 Durezza della condizione di schiavo
La condizione giuridica dello schiavo in Roma portava come conseguenza che egli non potesse possedere, non potesse contrarre legittime nozze, ed infine fosse sfornito di ogni mezzo giuridico di difesa contro i maltrattamenti del padrone, quando anche questi passasse ogni limite nel caricarlo di lavoro e nell'infliggergli punizioni. A queste tre inumane conseguenze dello stato servile si venne in diversi tempi a stabilire qualche mitigazione. Per esempio si permise allo schiavo di metter da parte coi suoi risparmi una piccola somma [peculium] che gli servisse per le piccole spese e col tempo, raggiungendo una certa somma, gli permettesse di comprarsi la libertà. Gli si consentì anche di scegliersi tra le schiave una conserva [che significa compagna di schiavitù] e di vivere con essa una forma di speciale matrimonio servile che era detto contubernium. [...] Naturalmente i figli erano dalla nascita schiavi del padrone.
A tanta distanza di tempo il lato della schiavitù che sembra meno tollerabile a noi uomini moderni era proprio quell'essere esposto a subire senza alcuna difesa le pene inflitte dal padrone, cioè da un giudice irresponsabile, senza il controllo di un'autorità imparziale a cui appellarsi, giudice per di più spesso ottenebrato dall'ira o dal capriccio. E le pene servili erano durissime, arrivavano al lavoro forzato, o addirittura a forme raccapriccianti di tortura. Nei casi più gravi lo schiavo era condannato a morte mediante crocifissione. Altri modi di esecuzione feroce erano gettare lo schiavo in pasto alle belve nel circo o addirittura bruciarlo vivo mettendogli addosso una tunica intrisa di pece alla quale veniva appiccato il fuoco.
Soltanto nell'età imperiale si venne a restringere questo illimitato arbitrio del padrone. Il più illuminato fu l'imperatore Adriano che tolse al padrone il diritto di vita o di morte sullo schiavo. Fu però sotto la pressione del Cristianesimo che si arrivò all'abolizione totale della servitù: vi dette l'avvio Costantino, il quale decretò doversi considerare omicidio l'uccisione del servo.
Torna all'indice